ACCRUAL- ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio

 

Premessa

 

1 Il presente standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni.
Nel prosieguo, il termine bilancio di esercizio, salvo che non sia diversamente specificato, è utilizzato anche con riferimento al bilancio consolidato.
Lo standard garantisce la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia fra i bilanci di esercizio di periodi diversi, predisposti da una singola amministrazione, sia fra i bilanci di esercizio di amministrazioni diverse.
La comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità fra i bilanci di esercizio sono anche garantite dall’applicazione degli altri ITAS.
Questo standard, inoltre, disciplina: 
a) la modalità per raffrontare gli importi preventivi, inclusi nel bilancio di previsione o nel budget predisposti su base economico-patrimoniale, con gli importi consuntivi presentati nel conto economico(SONO ESCLUSI GLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);
b) il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni con le parti correlate che devono essere rese disponibili agli utilizzatori del bilancio di esercizio.

Definizioni

 

2 I seguenti termini vengono utilizzati nel presente ITAS con i significati indicati:

Un’attività è una risorsa con un potenziale di servizio o capacità di generare benefici economici che è attualmente controllata da un’amministrazione come risultato di un’operazione o altro evento passato.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività di finanziamentosono operazioni che danno luogo a una variazione dell’ammontare e della composizione dei mezzi propri e del capitale di prestito dell’amministrazione.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività di investimentosono operazioni che danno luogo all’acquisto e alla cessione di attività non correnti e di altri investimenti non compresi nelle disponibilità liquide equivalenti.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività operative sono le attività dell’amministrazione diverse da quelle di finanziamento e di investimento.

Il bilancio di previsione (o budget) annuale è il bilancio di previsione approvato, ha un’estensione temporale di un anno e non include stime o proiezioni relative a periodi superiori all’anno(SONO ESCLUSI GLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);.

Il bilancio di previsione (o budget) annuale si distingue in bilancio di previsione (o budget) iniziale e definitivo.(SONO ESCLUSIGLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);

Il bilancio di previsione (o budget) iniziale è il bilancio di previsione approvato originariamente per il periodo al quale le previsioni si riferiscono.(SONO ESCLUSI GLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);

Il bilancio di previsione (o budget) definitivo comprende tutte le variazioni apportate durante l’esercizio alle previsioni incluse nel bilancio di previsione iniziale.(SONO ESCLUSI GLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);

conferimenti di mezzi propri sono afflussi di risorse da soggetti terzi (tipicamente altre amministrazioni), preordinati a dotare l’amministrazione conferitaria delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Possono essere effettuati al momento della costituzione di un’amministrazione o in un momento successivo della sua vita. Possono essere effettuati in denaro o altra forma di attività o anche passività. Le specifiche caratteristiche dei conferimenti determinano la natura della contropartita contabile nel patrimonio netto e i diritti dei soggetti conferenti anche in sede di eventuale scioglimento o liquidazione dell’amministrazione conferitaria.

costi sono decrementi nel patrimonio netto di un’amministrazione diversi da quelli derivanti da devoluzioni di mezzi propri e dagli oneri. Gli oneri sono decrementi nel patrimonio netto di un’amministrazione, diversi da quelli derivanti da devoluzioni di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio.

Le devoluzioni di mezzi propri sono deflussi di denaro o altre attività o di passività verso soggetti terzi (tipicamente altre amministrazioni) che riducono la dotazione di risorse confluite nel patrimonio netto di un’amministrazione.

Le disponibilità liquide sono costituite dalla cassa e dai depositi a vista.

Le disponibilità liquide equivalenti sono investimenti a breve termine (tre mesi o meno) ad elevato grado di liquidità che sono prontamente convertibili in denaro e sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del valore.

flussi di cassa sono variazioni in aumento (flussi in entrata) e in diminuzione (flussi in uscita) delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti.

Il gruppo consolidato (o insieme di organismi rientranti nell’area di consolidamento) è l’insieme formato dall’amministrazione e dai suoi organismi partecipati oggetto di consolidamento.

Il controllo (la partecipazione di controllo) sussiste quando l’amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo controllato oppure quando per l’amministrazione capogruppo si verificano una o più delle seguenti circostanze:
a) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell’organo equivalente, dell’organismo controllato, da cui discende il potere di decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso;
b) l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi controllati nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
c) l’esercizio di un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

 

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un altro organismo senza averne il controllo o il controllo congiunto.
Se l’amministrazione possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite controllate), almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea od altro organo equivalente dell’organismo partecipato, si suppone che l'amministrazione abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'amministrazione possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea o altro organo equivalente dell’organismo partecipato, si suppone che l'amministrazione non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un altro soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente all’amministrazione di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole si presume quando per l’amministrazione si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
a) il potere di nominare o rimuovere una rappresentanza minoritaria dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell’organo equivalente, dell’organismo, nonché di partecipare al processo decisionale in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso;
b) l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali non superiori alla quota di partecipazione


Una disposizione non è praticabile quando un’amministrazione, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.

Operazione con una parte correlata è il trasferimento di risorse, obbligazioni o la prestazione di servizi tra l’amministrazione e le sue parti correlate. 

La parte correlata è una persona o uno stretto familiare di quella persona o un organismo che è correlata all’amministrazione che redige il bilancio di esercizio.
Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’amministrazione che redige il bilancio di esercizio se:
i. hanno un’influenza notevole sull’amministrazione che redige il bilancio; o
ii. sono componenti gli organi di vertice o sono dirigenti dell’amministrazione che redige il bilancio o di un suo organismo controllante.
Un organismo è correlato a un’amministrazione che redige il bilancio di esercizio se sussiste una delle seguenti condizioni:
a) l’organismo e l’amministrazione che redige il bilancio di esercizio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e organismo del gruppo sono tra loro correlati);
b) una persona identificata o un componente degli organi di vertice o un dirigente dell’amministrazione o di un suo organismo controllante, di cui ai punti i) e ii), ha un’influenza notevole sull’organismo.
Si considerano familiari stretti di una persona, di cui ai punti i) e ii), quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’amministrazione, tra cui:
a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Una passività è un’obbligazione attuale di un’amministrazione che richiede un trasferimento di risorse ed è il risultato di un’operazione o altro evento passato.

Il patrimonio netto è determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività ed è costituito dai mezzi propri distinti in: fondo di dotazione, riserve disponibili e indisponibili, risultato economico di esercizio.

Il patrimonio netto di gruppo consolidato è determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività risultante dal bilancio consolidato ed è costituito dai mezzi propri di tutti gli organismi appartenenti al gruppo consolidato distinti in: fondo di dotazione, riserve disponibili e indisponibili, risultato economico di esercizio.

Nel bilancio consolidato, il patrimonio netto di interessenza di terzi è costituito dalle interessenze dei soci di minoranza degli organismi controllati facenti parte del gruppo consolidato. La necessità di tale indicazione deriva dal fatto che il consolidamento dei valori dell’organismo controllato avviene per intero, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta dall’amministrazione controllante; occorre quindi individuare la quota parte di patrimonio di interessenza di terzi.

ricavi sono incrementi nel patrimonio netto di un’amministrazione diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri e dai proventi. I proventi sono incrementi nel patrimonio netto di un’amministrazione, diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio. I proventi si generano quando la controprestazione economica è diffusa e non immediata, non richiedendo necessariamente una diretta correlazione con il servizio o i servizi erogati dall’amministrazione.

Rilevanza - L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione è suscettibile di influenzare il giudizio sui risultati conseguiti con l’uso delle risorse pubbliche o le decisioni assunte dagli utilizzatori del bilancio di esercizio. La rilevanza dipende tanto dalla natura dell’informazione quanto dalla sua dimensione quantitativa, valutata anche comparativamente con i valori complessivi presentati nel bilancio di esercizio nel quale l’informazione è o sarebbe collocata.

Le riserve disponibili sono costituite dall’accantonamento a riserva di risultati economici positivi e possono essere utilizzate per la copertura di risultati economici negativi, per la costituzione o l’incremento di riserve indisponibili, per alimentare il fondo di dotazione.

La costituzione delle riserve indisponibili è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’amministrazione e da specifici ITAS.
Le riserve indisponibili sono utilizzate solo per gli scopi loro attribuiti al momento della costituzione.
Le riserve indisponibili non possono essere utilizzate per la copertura di risultati economici negativi, per alimentare riserve disponibili, per alimentare il fondo di dotazione.

Le riserve negative sono riserve indisponibili, separatamente indicate nello Stato Patrimoniale, costituite solo quando i risultati economici positivi di esercizio, le riserve disponibili e il fondo di dotazione sono insufficienti alla costituzione o all’incremento di altre riserve indisponibili espressamente previste da un ITAS.
Le riserve negative hanno sempre segno negativo e, in valore assoluto, il loro importo complessivo non può superare quello delle altre riserve indisponibili.

Il risultato economico di esercizio è la differenza tra i componenti positivi (proventi e ricavi) e i componenti negativi (costi e oneri) iscritti nel conto economico.

 

Ambito di applicazione

 

3 Questo standard si applica a tutte le amministrazioni, fatta eccezione per i contenuti relativi al raffronto fra importi preventivi e consuntivi, che è applicato solo alle amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale.(SONO ESCLUSI GLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);

 

Composizione del bilancio di esercizio

 

4 Il bilancio di esercizio comprende:
a) lo stato patrimoniale;
b) il conto economico;
c) il rendiconto finanziario dei flussi di cassa;
d) il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
e) il raffronto tra importi preventivi e consuntivi (per le amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale);
f) la nota integrativa.

Il bilancio consolidato non comprende il rendiconto finanziario dei flussi di cassa di cui al precedente punto c) e il raffronto tra importi preventivi e consuntivi di cui al precedente punto e).

 

Rappresentazione veritiera e corretta e conformità con gli ITAS

 

5 Il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa di un’amministrazione al termine di un periodo amministrativo. La rappresentazione veritiera e corretta è garantita dal rispetto di tutti i postulati e i vincoli dell’informazione come definiti dal Quadro Concettuale. Si presume che l’applicazione degli ITAS, con l’aggiunta di ulteriori informazioni quando necessario, consenta di predisporre un bilancio di esercizio veritiero e corretto.

6 L’amministrazione il cui bilancio di esercizio è conforme agli ITAS deve rendere un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nella nota integrativa. Il bilancio di esercizio non è descritto come conforme agli ITAS se non è conforme a tutte le disposizioni degli ITAS.

7 Politiche contabili inappropriate non possono essere sanate né da una loro esplicitazione, né da informazioni integrative, salvo che si manifestino le condizioni previste al paragrafo 8.

8 Nelle circostanze eccezionali in cui si concluda che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, l’amministrazione disattende tale disposizione seguendo le indicazioni del paragrafo 9.

9 Quando un’amministrazione disattende una disposizione di un ITAS secondo quanto previsto dal paragrafo 8, rende esplicito, in nota integrativa:
a) di ritenere che il bilancio di esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico di esercizio e dei flussi di cassa dell’amministrazione;
b) di aver osservato gli ITAS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta;
c) il titolo dell’ITAS che è stato disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’ITAS disatteso richiederebbe, la ragione per la quale tale trattamento sarebbe, nelle circostanze specifiche, così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, e
d) per ogni esercizio rappresentato, gli effetti su ogni voce del bilancio di esercizio conseguenti alla deroga rispetto a quanto si sarebbe verificato se il bilancio di esercizio fosse stato redatto conformemente alle disposizioni disattese.

10 Quando un’amministrazione ha derogato a una disposizione di un ITAS in un esercizio precedente e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio di esercizio per l’esercizio corrente, essa fornisce le informazioni integrative previste nel paragrafo 9, lettere c) e d).

11 Nei casi eccezionali in cui si conclude che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, ma il quadro normativo di riferimento proibisce la deroga a tale disposizione, l’amministrazione riduce, nella massima misura possibile, gli effetti conseguenti alla conformità che risultano fuorvianti, indicando:
a) il titolo dell’ITAS in questione, la natura della disposizione e la ragione per la quale si è concluso che la conformità con quella disposizione è così fuorviante nelle specifiche circostanze da confliggere con una rappresentazione veritiera e corretta;
b) per ciascun esercizio rappresentato, le rettifiche che sono necessarie a ogni voce del bilancio di esercizio che si è concluso per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.

12 Per le finalità di cui ai paragrafi 8 - 11, un’informazione è in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta quando non rappresenta fedelmente le operazioni o altri eventi che il bilancio di esercizio intende rappresentare o che ci si potrebbe ragionevolmente attendere che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che influenzi le decisioni degli utilizzatori del bilancio di esercizio. Nel valutare se la conformità a una disposizione specifica di un ITAS sia così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, si considera:
a) il perché una rappresentazione veritiera e corretta non è conseguita nelle specifiche circostanze, e
b) in che modo le circostanze dell’amministrazione differiscono da quelle di altre amministrazioni che invece ottemperano alla disposizione. 

13 Le deroghe alle disposizioni di un ITAS, attuate per ottemperare a disposizioni normative vigenti in materia di bilancio di esercizio, non rappresentano deroghe in conflitto con gli obiettivi del bilancio di esercizio come definito nel paragrafo 8 del presente standard. Se tali deroghe sono rilevanti, l’amministrazione non può dichiarare di rispettare gli ITAS.

 

Continuità

 

14 Quando si predispone il bilancio di esercizio si valuta se l’amministrazione è in funzionamento e continuerà ad esserlo. Questa valutazione è effettuata dal responsabile della predisposizione del bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è predisposto nella prospettiva della continuità, a meno che l’amministrazione non debba cessare l’attività in base ad una disposizione di legge o di statuto. Qualora il responsabile della predisposizione del bilancio di esercizio sia a conoscenza di eventi o condizioni che possono comportare seri dubbi sulla capacità dell’amministrazione di continuare a operare in funzionamento, tali incertezze sono rese esplicite in nota integrativa.
Qualora il bilancio di esercizio non sia predisposto nella prospettiva della continuità, tale fatto è reso esplicito in nota integrativa, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato predisposto e alla ragione per la quale l’amministrazione non è considerata in funzionamento.

 

Costanza nella modalità di presentazione nel bilancio di esercizio

 

15 Gli schemi di bilancio di esercizio sono obbligatori. La modalità di presentazione delle stesse operazioni e dei relativi valori nel bilancio di esercizio è uguale da un esercizio all’altro, a meno che:
a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’amministrazione o di una revisione del bilancio di esercizio, che un’altra presentazione o classificazione sarebbe più appropriata, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione delle politiche contabili definiti in ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, o
b) un ITAS richieda un cambiamento nella presentazione.

16 Un’amministrazione cambia la presentazione delle stesse operazioni e dei relativi valori nel proprio bilancio di esercizio soltanto se la nuova presentazione è più conforme alla rappresentazione veritiera e corretta e se la nuova presentazione continuerà ad essere adottata, così da non comprometterne la comparabilità. Quando apporta modifiche nella presentazione, un’amministrazione riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 23 e 24.

Rilevanza

 

17 Applicare il principio della rilevanza significa che, qualora l’informazione non sia rilevante, non è necessario conformarsi ad un obbligo di informativa previsto da un ITAS.

18 È possibile omettere dagli schemi obbligatori del bilancio di esercizio una voce quando, in due bilanci consecutivi, il suo importo è pari a zero.

Compensazione

 

19 Attività e passività, proventi-ricavi e oneri-costi non possono essere fra loro compensati a meno che non sia permesso o richiesto da un ITAS.

Informazione comparata

 

20 Fatta salva l’ipotesi che un ITAS permetta o richieda diversamente, per ogni voce del bilancio di esercizio l’amministrazione indica l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. L’amministrazione include informazioni comparative nella nota integrativa quando ciò è rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

21 Se le voci non sono comparabili, il contenuto di quelle relative all'esercizio precedente sono adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

22 Quando la modalità di presentazione nelle voci nel bilancio di esercizio è modificata, gli importi comparativi sono riclassificati, a meno che la riclassificazione non sia praticabile. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, l’amministrazione indica:
a) la natura della riclassificazione;
b) l’ammontare di ciascuna voce o classe di voci che è riclassificata; e
c) la ragione della riclassificazione.

23 Quando non è praticabile riclassificare gli importi comparativi, l’amministrazione indica:
a) la ragione per la quale gli importi non sono riclassificabili, e
b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.

24 L’ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio disciplina le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un’amministrazione cambia politica contabile o corregge un errore.

Struttura e contenuto del bilancio di esercizio

 

Identificazione dei prospetti del bilancio di esercizio

25 I prospetti che compongono il bilancio di esercizio sono identificati chiaramente e distinguibili l’uno dall’altro.

26 Ciascun prospetto del bilancio di esercizio evidenzia chiaramente:
a) la denominazione dell’amministrazione cui il bilancio di esercizio si riferisce insieme ad ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto all’esercizio precedente;
b) se si tratta di un prospetto del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato;
c) la data di chiusura dell’esercizio.

27 I prospetti che compongono il bilancio di esercizio sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

Durata del periodo amministrativo

28 Il periodo amministrativo (o esercizio) dura dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio è predisposto con cadenza annuale e si riferisce ad un periodo amministrativo. Quando, per ragioni di carattere straordinario, il bilancio di esercizio è presentato per un periodo più lungo o più breve del periodo amministrativo, l’amministrazione spiega:
a) il motivo per cui si è adottato un periodo più lungo o più breve;
b) che i valori monetari contenuti nei prospetti del bilancio di esercizio e nella nota integrativa non sono del tutto comparabili con quelli relativi all’esercizio precedente.

Stato patrimoniale

 

29 Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell’amministrazione. Nello stato patrimoniale sono iscritte le attività, le passività e il patrimonio netto dell’amministrazione alla data di chiusura dell’esercizio.

30 Lo schema dello stato patrimoniale, allegato al presente ITAS, è obbligatorio ed è a sezioni divise e contrapposte, denominate, rispettivamente, attivo e passivo.

31 La sezione attivo include le attività, la sezione passivo include le passività e il patrimonio netto.
Le attività e le passività sono distinte in correnti e non-correnti.
Le voci delle attività e delle passività, correnti e non-correnti, sono aggregate e presentate in classi e sotto-classi allo scopo di accrescere la significatività e la comprensibilità del bilancio di esercizio per i suoi utilizzatori.

Ciclo operativo e sua normale durata

32 Il ciclo operativo di un’amministrazione è il tempo necessario a trasformare gli input o le risorse in output. La durata del normale ciclo operativo dell’amministrazione, per convenzione, coincide col periodo amministrativo. Qualora l’amministrazione valuti che il suo normale ciclo operativo abbia una durata diversa dal periodo amministrativo, ne tiene conto per distinguere le attività e le passività in correnti e non correnti, secondo quanto previsto ai paragrafi 33-36, e ne fornisce motivazione e adeguata evidenza nella nota integrativa.

Distinzione fra attività correnti e non correnti

Attività correnti

33 Alla data di chiusura dell’esercizio, un’attività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) ci si attende sarà realizzata o è detenuta per essere venduta o per essere consumata durante il normale ciclo operativo dell’amministrazione;
b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata;
c) ci si attende che sarà realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;
d) è costituita da disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti, salvo che sia impedito di scambiarle o utilizzarle per regolare una passività per almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.

Attività non correnti

34 Le attività che, alla data di chiusura dell’esercizio, non soddisfano alcuno dei requisiti elencati al paragrafo 33 sono non correnti.

Passività correnti

35 Alla data di chiusura dell’esercizio, una passività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) ci si attende sarà regolata durante il normale ciclo operativo dell’amministrazione;
b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata;
c) deve essere regolata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio;
d) l’amministrazione non ha un diritto incondizionato a differirne il regolamento per almeno dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio.

Passività non correnti

36 Le passività che, alla data di chiusura del bilancio di esercizio, non soddisfano alcuno dei requisiti elencati al paragrafo 35 sono non correnti.

Conto economico

37 Il conto economico accoglie i proventi/ricavi e gli oneri/costi di competenza economica dell’esercizio e il risultato economico dell’esercizio.
Lo schema di conto economico, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.
Lo schema di conto economico è in forma scalare con una classificazione dei costi per natura e l’individuazione di risultati economici intermedi.
Nello schema di conto economico le voci sono raggruppate e presentate in classi e sotto-classi al fine di accrescere la significatività e la comprensibilità del bilancio di esercizio per i suoi utilizzatori.

38 L’area della gestione operativa del conto economico include tutti i proventi-ricavi e i costi-oneri dell’amministrazione, a eccezione dei proventi-ricavi e dei costi-oneri compresi nella gestione finanziaria di cui al paragrafo 39 del presente ITAS e nella gestione straordinaria di cui al paragrafo 40 del presente ITAS.
L’area della gestione operativa include le rettifiche di valore di attività e passività.
Le differenze generate dai tassi di cambio devono essere indicate nella voce “Altri proventi e ricavi diversi”, mentre le differenze negative devono essere indicate nella voce “Oneri diversi di gestione”.

39 L’area della gestione finanziaria del conto economico include i costi conseguenti al ricorso al capitale di prestito e i ricavi derivanti dalla detenzione di disponibilità liquide, nonché di disponibilità liquide equivalenti. Nella gestione finanziaria rientrano, inoltre, i dividendi da partecipazioni temporaneamente detenute, non considerate strategiche e non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione.
Le differenze generate dai tassi di cambio devono essere indicate nella voce “Altri ricavi finanziari”, mentre le differenze negative devono essere indicate nella voce “Altri costi finanziari”.

40 L’area della gestione straordinaria del conto economico include proventi-ricavi e costi-oneri derivanti da operazioni o altri eventi di carattere non prevedibile o non ripetitivo.
Sono proventi-ricavi e costi-oneri della gestione straordinaria unicamente quelli derivanti da:
a) perdita, eliminazione o danneggiamento di beni a seguito di eventi straordinari, naturali o non naturali, come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, furti, ecc.;
b) rimborsi assicurativi per furto, perdita, eliminazione o danneggiamento di beni;
c) liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi da iscrivere tra i proventi della gestione operativa;
d) ristrutturazioni del debito;
e) espropri o nazionalizzazioni di beni;
f) correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti di cui all’ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
g) differenze derivanti dai tassi di cambio;
h) eventuali proventi-ricavi e costi-oneri derivanti da operazioni o altri eventi non prevedibili o non ripetitivi disciplinati specificatamente da altri ITAS.

41 Quando le voci dei proventi-ricavi e costi-oneri sono significative, la loro natura e il loro importo sono dettagliati attraverso un’ulteriore informativa in nota integrativa.

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

42 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto evidenzia, per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione fra il valore all’inizio dell’esercizio e il valore alla fine dell’esercizio, individuando distintamente ogni variazione intervenuta.

43 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.

 

Rendiconto finanziario dei flussi di cassa

 

44 Il rendiconto finanziario rappresenta i flussi di cassa in entrata e in uscita delle attività operative, di investimento e di finanziamento.

45 Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa è predisposto utilizzando il metodo diretto.

46 Lo schema del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.

Flussi di cassa derivanti da attività operative

47 I flussi di cassa derivanti da attività operative sono relativi a tutte le attività dell’amministrazione diverse da quelle di finanziamento e di investimento. 
Rientrano fra le attività operative: i trasferimenti correnti e i trasferimenti per il finanziamento di investimenti erogati dall’amministrazione; i trasferimenti erogati dall’amministrazione a copertura di perdite qualora l’amministrazione erogante non possieda una partecipazione nell’organismo beneficiario; i trasferimenti correnti ricevuti dall’amministrazione; i trasferimenti per il finanziamento di investimenti ricevuti dall’amministrazione.
Rientrano fra le attività operative, i pagamenti per costruire o acquisire attività possedute per la locazione a terzi e successivamente detenute per la vendita. Gli incassi derivanti da locazioni e le successive vendite di tali attività rientrano anch’essi fra le attività operative.

Flussi di cassa derivanti da attività di investimento 

48 I flussi di cassa derivanti da attività di investimento sono relativi a operazioni di acquisto o di cessione di attività non correnti e di altre attività destinate alla vendita e di investimenti finanziari non costituenti disponibilità liquide equivalenti.
Solo i flussi di cassa in uscita che danno luogo ad un’attività rilevata nello stato patrimoniale possiedono i requisiti per essere classificati come attività di investimento.
Rientrano fra le attività di investimento: le anticipazioni e i prestiti concessi dall’amministrazione a terzi e il loro rimborso, i trasferimenti erogati dall’amministrazione a copertura delle perdite nell’ipotesi che l’amministrazione erogante possieda una partecipazione nei mezzi propri dell’organismo beneficiario.

Flussi di cassa derivanti da attività di finanziamento

49 I flussi di cassa derivanti da attività di finanziamento sono relativi a operazioni che danno luogo a una variazione dell’ammontare e della composizione del fondo di dotazione e del capitale di prestito dell’amministrazione.
I trasferimenti ricevuti dall’amministrazione a copertura di perdite rientrano nelle attività di finanziamento.

Flussi di cassa in valuta estera

50 I flussi di cassa derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti in euro, applicando all’ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l’euro e la valuta estera del giorno in cui il flusso di cassa si manifesta.

51 Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da variazioni nei tassi di cambio in valuta estera non rappresentano flussi di cassa.
Gli utili e le perdite derivanti dalle disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti in valuta estera, ancorché non costituiscano flussi di cassa, devono essere iscritti nel rendiconto finanziario.

Interessi, dividendi e assegnazioni similari

52 I flussi di cassa derivanti dall’incasso e dal pagamento di interessi e dell’incasso di dividendi o assegnazioni similari sono indicati distintamente e inclusi fra le attività operative. Gli interessi pagati e capitalizzati ad incremento di investimenti rientrano tra le attività di investimento.

Operazioni non monetarie

53 Le operazioni di investimento o di finanziamento che non movimentano disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti non sono incluse nel rendiconto finanziario dei flussi di cassa. Tali operazioni sono illustrate nella nota integrativa in modo tale da fornire tutte le informazioni rilevanti.

54 L’amministrazione deve indicare in nota integrativa le componenti delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti all’inizio e al termine dell’esercizio.

Nota integrativa

 

55 La nota integrativa completa e spiega le informazioni contenute nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio.
La nota integrativa fornisce:
a) un commento esplicativo dei dati presentati nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa);
b) informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai prospetti contabili (funzione integrativa).

56 In nota integrativa, le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui tali voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

57 La nota integrativa contiene:
a) una dichiarazione di conformità agli ITAS;
b) l’indicazione della sede e la forma giuridica dell’amministrazione;
c) una descrizione della natura delle principali attività dell’amministrazione;
d) un riferimento alla legislazione di riferimento per le principali attività dell’amministrazione;
e) la denominazione dell’amministrazione vigilante e della capogruppo (laddove esistenti);
f) ogni altra informazione prevista dagli specifici ITAS;
g) la proposta di destinazione del risultato economico dell’esercizio.

58 Nella nota integrativa sono presentati:
a) i criteri di rilevazione e valutazione delle voci presentate nei prospetti contabili e, in generale, le politiche contabili rilevanti applicate, come previsto al paragrafo 58;
b) per specifiche voci presentate nei prospetti contabili, l’eventuale valore determinato con criteri diversi da quelli utilizzati ai fini dell’iscrizione nei prospetti contabili stessi, laddove previsto da un ITAS;
c) il dettaglio delle voci presentate nei prospetti contabili;
d) informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori;
e)altre informazioni utili alla comprensione, alla comparazione e alla verifica delle informazioni presentate nei prospetti contabili.
Nella sintesi delle politiche contabili rilevanti, l’amministrazione indica:
1) i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio di esercizio;
2) la misura in cui l’amministrazione ha applicato le disposizioni transitorie contenute negli ITAS; e
3) le altre politiche contabili utilizzate che sono rilevanti per la comprensione del bilancio di esercizio.

Principali ragioni dell’incertezza nelle stime

 

59 Nella nota integrativa, l’amministrazione riporta, alla data di chiusura dell’esercizio, le principali ipotesi riguardanti il futuro e gli altri fattori importanti di incertezza delle stime che possono causare una rilevante rettifica ai valori contabili delle attività e delle passività nel successivo esercizio. Con riferimento a tali attività e passività, la nota integrativa include i dettagli in merito a:
a) la loro natura; e
b) il loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio.

Informativa sulle parti correlate

 

60 L’informativa sulle operazioni con parti correlate consente agli utilizzatori di valutarne l’incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un’amministrazione, nonché sulla sua capacità di erogare i servizi.
Tale informativa garantisce anche la trasparenza dell'amministrazione nei rapporti con le parti correlate.

61 Le principali informazioni relative alle parti correlate sono:
a) l’identificazione delle parti correlate che controllano o influenzano significativamente l’amministrazione che redige il bilancio di esercizio; e
b) l’identificazione delle operazioni con tali parti.

62 L’indicazione di tali informazioni è necessaria allorquando:
a) i rapporti con parti correlate possono influenzare il modo in cui un’amministrazione opera con altre amministrazioni per raggiungere i propri obiettivi e il modo in cui essa collabora con altre amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni o collettivi;
b) i rapporti con le parti correlate potrebbero esporre un’amministrazione a rischi o fornire delle opportunità che altrimenti non sarebbero esistite;
c) le parti correlate possono effettuare operazioni che le parti non correlate non effettuerebbero, oppure possono accettare operazioni a termini e condizioni diversi da quelli normalmente accessibili alle parti non correlate.

63 Sono richieste, altresì, informazioni circa:
a) la retribuzione corrisposte nell’esercizio di riferimento ai membri degli organi istituzionali ed al personale apicale, nonché ai loro parenti ed affini.,
b) i finanziamenti loro concessi, e
c) i corrispettivi versati loro per i servizi forniti all’amministrazione diversi da quelli prestati in qualità di componenti dell’organo di vertice e di dipendenti.

64 Con riferimento alle operazioni tra parti correlate, diverse dalle operazioni che avrebbero luogo con termini e condizioni analoghe a quelle che l’amministrazione avrebbe adottato in una libera transazione nelle stesse circostanze, l’amministrazione riporta in nota integrativa:
a) una descrizione della natura dei rapporti con le parti correlate coinvolte nelle operazioni;
b) una descrizione delle tipologie di operazioni verificatesi;
c) gli importi di ciascuna operazione; e
d) ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio di esercizio in relazione a tali operazioni.

65 Le informazioni relative alle single operazioni con parti correlate possono essere presentate in forma aggregata, a meno che non sia necessaria un’informativa separata per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’amministrazione.
L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio è rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio di esercizio.

Raffronto tra importi preventivi e consuntivi

 

66 Il prospetto di conto economico riporta due colonne che espongono i valori contabili relativi al bilancio di previsione o al budget iniziale e a quello definitivo, se previsto, al fine di consentire il raffronto con i valori contabili consuntivi del bilancio di esercizio.

67 L’amministrazione illustra, in nota integrativa, gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale definitivo e il bilancio di esercizio, se rilevanti.(SONO ESCLUSI GLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI);
L’amministrazione illustra altresì in nota integrativa gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o budget iniziale su base economico-patrimoniale e il bilancio di previsione o budget definitivo, se rilevanti.


 

 


Informazioni generali sul sito